Nuovo Statuto associazione


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Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in forma di associazione di promozione sociale l’associazione denominata: “DORAINPOI” Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4. L’associazione ha sede legale nel Comune di Ponte Giurino (fraz. Di Berbenno, prov. Di Bergamo) e la sua durata è illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione



Art. 2 - Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso spese sostenute. In particolare intende:

2. Sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche sociali, connesse alla disabilità, mediante una presenza attiva e partecipata alla vita sociale e comunitaria e promuovendo forme di volontariato;

3. Promuovere interventi che rispondano ai bisogni socio – educativi sanitari e assistenziali del territorio e oltre, in collaborazione con gruppi, enti e associazioni;

4. Promuovere interventi socio- occupazionali e ri-socializzanti e di inserimento lavorativo presso istituzioni ed agenzie presenti sul territorio di appartenenza e quelli limitrofi;

5. Attuare e favorire l’aggiornamento e la formazione attraverso corsi e seminari;

6. Incentivare migliorie sul territorio (abbattimento barriere architettoniche, servizi pubblici, di trasporto, etc.);


Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale; più interventi e servizi sociali ai sensi dell’ART 1, comma 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, e legge 22 giugno 2016, n 112, e successive modificazioni.

2. In particolare l’associazione si propone di:

- organizzare corsi di teatro, equitazione, pittura e simili;

- organizzare serate divulgative;

- organizzare corsi sportivi mirati all’ inclusione;

- realizzare forme di aiuto socio-assistenziale nei confronti delle famiglie associate attraverso attività quali forme di auto-mutuo-aiuto, formazione, erogazione di servizi-sollievo, dopo- scuola, gite ricreative nei week end, etc.;

-  incontrare e coinvolgere autorità politiche, amministrative, religiose, istituti culturali e di ricerca, fondazioni e tutte le realtà del terzo settore, nella proposta e nella condivisione di progetti con finalità sociali;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.